AOSLECCE.COM

STATUTO

“ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SALENTINA"
Statuto

 TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI
 
ARTICOLO 1
1.1 L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SALENTINA per il seguito chiamata A.O.S. è un ente di protezione ambientale e nello specifico di promozione del mondo ornitologico, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n.349 e successive in materia, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani - (F.O.I.)­
1.2 È facoltà del CD stabilire negli interessi dell'AOS il luogo in cui istituire la sede sociale.
 
ARTICOLO 2
2.1 L'A.O.S. ha durata illimitata, ha sede nella provincia di Lecce ed elegge il proprio domicilio presso l'abitazione del Presidente pro tempore.
2.2 È apolitica, apartitica ed aconfessionale.
 
ARTICOLO 3
3.1 L'A.O.S. è costituita per perseguire le sotto elencate finalità:
  • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione delle attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
  • diffondere l'amore e la conoscenza della fauna alata e del suo habitat, per il tramite degli allevatori suoi iscritti, divulgare i sistemi del corretto allevamento sia a scopo ornamentale che espositivo, favorendo anche la riproduzione di soggetti altrimenti in via di estinzione al fine di preservarne la sopravvivenza;
  • promuovere l’interesse per la protezione di tali soggetti evidenziando i connessi problemi ecologici ed ambientali;
  • assistenza ai propri Soci in ordine ai loro allevamenti allo scopo di tutelare e migliorare le razze allevate ed eventualmente crearne delle nuove;
  • promozione e allestimento di esposizioni e mostre ornitologiche per propria iniziativa, della F.O.I.  e della COM, intervenendo, all'uopo, presso le autorità a tutti i livelli onde ottenere le necessarie autorizzazioni e facilitazioni per il loro svolgimento;
  • istituzione periodica d’incontri di studio, convegni e corsi a contenuto didattico/formativo e divulgativo sull'allevamento del canarino, dell'avifauna domestica in generale, sia essa autoctona o esotica, destinati ai propri Soci ed ai Soci F.O.I, così come a tutti gli appassionati e simpatizzanti;
  • elaborazione di progetti educativi sull'allevamento amatoriale ed ornamentale del canarino, dell’avifauna domestica, sia essa di origine autoctona o esotica, nonché divulgazione del patrimonio ornitologico in scuole, centri sociali, centri ricreativi, associazioni ecc.;
  • cooperazione con altri Enti per la conservazione dell'avifauna stanziale del Salento e dell'avifauna in generale;
  • gestione di aree (anche protette) e riserve naturali, assegnate da Stato, Regione, Provincia, Comune e Privati;
  • preservare, valorizzare e promuovere la biodiversità ornitica ad ogni livello;
  • approvvigionare, nei limiti delle possibilità, di mangimistica, attrezzature e materiale didattico i propri Soci a condizioni vantaggiose.
3.2 Le attività anche non elencate che l’associazione intende svolgere ricadono comunque in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere:
a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente;
c) all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall’associazione.
3.3 L’associazione può esercitare una o più delle attività elencate. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
3.4 L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti per le stesse.
3.5 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:
a) utilizzare personale del Servizio Civile;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
c) erogare premi e borse di studio;
d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
e) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali;
g) in generale di tutte quelle attività, anche non elencate, inerenti alla tutela, conservazione divulgazione e diffusione del patrimonio ornitologico e della cultura ornitofila e di ciò che la riguarda;
h) sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative;
3.6 Per raggiungere le sue finalità l’associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949, con sede in Piacenza.
 
TITOLO II
CONDIZIONI D'ISCRIZIONE TESSERAMENTO – SOCI
 
ARTICOLO 4
4.1 Per ottenere l'iscrizione all’A.O.S. il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta tramite apposito modulo predisposto al Consiglio Direttivo, che accoglierà o respingerà la richiesta a suo insindacabile giudizio. Nella domanda dovrà essere esplicitamente resa dichiarazione di impegno a perseguire ed osservare il presente Statuto, quello della F.O.I. e tutte le deliberazioni sociali e federali. Le domande dei minori dovranno essere firmate, per accettazione, da un genitore o da chi ne fa le veci. La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro dei Soci, previsto all’art.20 del presente Statuto.
Nel modulo di iscrizione saranno indicati:
-  nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto FOI, il Regolamento Organico e tutti gli altri regolamenti federali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi federali;
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation);
4.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.
 
ARTICOLO 5
5.1 Il numero dei soci è illimitato, tutti sono tenuti a versare, in unica soluzione, all’atto dell’iscrizione, la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea, più quella spettante alla F.O.I., nonché l’importo pari al costo degli anellini eventualmente richiesti.
5.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
5-3 I soci hanno diritto elettorale attivo e passivo, con le limitazioni previste al successivo art.6.
 
ARTICOLO 6
6.1 I soci dell'A.O.S. si dividono in:
  • Soci ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto e possono essere eletti a ricoprire nell’associazione tutte le cariche, tranne che esista incompatibilità per disposizioni federali; hanno l'obbligo di iscriversi, a cura dell'associazione, al Registro Nazionale Allevatori, secondo le modalità stabilite dallo statuto F.O.I. e potranno richiedere eventualmente gli anellini.
  • Soci allievi sono coloro che hanno età compresa fra 9 e 18 anni, aderiscono anche loro al presente statuto, ma non godono di diritto elettorale passivo, mentre potranno esercitare il diritto attivo di voto solo a mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
  • Soci onorari sono quelle persone, non socie, che abbiano particolari meriti e che abbiano contribuito, con la loro azione, al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è conferita con delibera del Consiglio Direttivo, e proclamata in assemblea. I soci onorari partecipano alle assemblee sociali con diritto di parola ma non di voto.
6.2 Tutti gli associati, tranne i soci onorari, sono obbligati a versare le "quote associative" e le eventuali "somme aggiuntive" così come deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, a titolo di semplice rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte della qualifica di socio, ma non è rivalutabile.
 
ARTICOLO 7
7.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a) scioglimento dell’Associazione, nel qual caso la qualifica di socio si perde automaticamente;
b) recesso, la cui domanda deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare;
c) espulsione, che costituisce il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che si rendono responsabili dei seguenti comportamenti;
  • disattendono alle disposizioni del presente statuto, di quello della F.O.I. e loro deliberazioni;
  • fomentano dissidi e disordini fra soci e siano elementi di disgregazione;
  • sono morosi nel pagamento delle quote associative e federali da tre mesi dall'inizio dell'anno sociale;
7.2 Avverso l'espulsione si può ricorrere al Collegio dei Probiviri, a norma dell’art.17 del presente statuto.
 
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
 
ARTICOLO 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
8.1 Sono organi dell'Associazione:
  • L'Assemblea dei soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Collegio dei revisori dei conti;
  • Il Collegio dei probiviri.
8.2 Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.
 
ARTICOLO 9
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
9.1 L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari, i quali godono tutti dei medesimi poteri di intervento e diritto di voto, nonché dai Soci allievi che esercitano il diritto di voto con le modalità previste all’art.6. Non hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive. Il voto è espresso per alzata di mano, tranne che almeno 30% dei presenti chiedano la votazione segreta. Per l’elezione del Consiglio direttivo quest’ultima modalità è obbligatoria ed è normata dal regolamento organico. Le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci a norma di legge e del presente statuto. Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dal regolamento organico. L’avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della 1^ e 2^ convocazione, quest’ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.
 
a) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
    - l’approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e della relativa relazione del Consiglio Direttivo;
    - l’approvazione della relazione programmatica per l'anno in corso e del relativo bilancio di previsione;   
    - eventuale elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
L’assemblea ordinaria può essere convocata per qualsiasi argomentazione o decisione di spiccata importanza per la quale il Consiglio Direttivo o 4 dei consiglieri effettivi o 1/3 dei soci ritengano opportuno interrogare la sovranità assembleare.
Copia del rendiconto consuntivo, del bilancio previsionale e delle relazioni devono essere trasmesse ai soci come allegati alla convocazione per detta assemblea. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 51% dei soci regolarmente iscritti, nell'apposito libro dei soci di cui all'art.20 del presente statuto alla data di convocazione ed in regola con i pagamenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti.
 
b) L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto inoltre può essere convocata ogni qualvolta, il Presidente lo riterrà opportuno oppure su richiesta motivata di 4 Consiglieri effettivi o di 1/3 dei Soci iscritti nel relativo libro. Per l’assemblea straordinaria si applica in merito al quorum costitutivo ed alla validità delle delibere, delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, e necessitano di un quorum costitutivo in prima convocazione del 51% e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti regolarmente inscritto, valgono per ogni altra eventualità le medesime norme previste per quella ordinaria, con esclusione di quanto previsto all’art.25 e il codice civile. Il socio che non potesse intervenire personalmente all’assemblea ordinaria o straordinaria può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio non può superare il numero di una. Ciascun socio ha diritto ad un voto ai sensi dell’art. 2538, secondo comma, del codice civile e può farsi rappresentare da un altro socio.
9.2 Il presidente o in assenza il vice presidente o in mancanza di entrambi il consigliere con RNA più anziano e due membri del consiglio direttivo, all’atto della costituzione dell’assemblea ricopriranno rispettivamente le cariche di presidente dell’assemblea e segretari.
Al Presidente dell’assemblea, coadiuvato dai due segretari, spettano i seguenti compiti:
  • accertarne la regolarità di costituzione;
  • in caso di votazioni a scrutinio segreto, procedere alla nomina del seggio che provvederà a sua volta allo spoglio delle schede e proclamare il risultato;
  • redigere il verbale della seduta;
  • sottoscrivere detto verbale congiuntamente ai due Segretari coadiuvanti, attestandone in tal modo la veridicità, in modo che possa entrare a far parte degli atti ufficiali dell’Associazione.
 
ARTICOLO 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sei Consiglieri membri effettivi e tre supplenti facenti parte della lista eletta, oltre che al candidato presidente ed un suo consigliere dell'eventuale prima lista non eletta.
10.2 La lista risultata eletta, a scrutinio segreto, avendo riportato la maggioranza semplice dei votanti. Qualora si candidi una sola lista, per risultare eletta, dovrà riportare al primo scrutinio il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci votanti, mentre in seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. In ogni lista sarà indicato il nome del Presidente del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri effettivi e di quelli supplenti. Le modalità di presentazione delle liste e della costituzione del seggio elettorale sono fissate dal Regolamento Organico.
          - ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità  
            e di decadenza;
         - il CD decide sulla scelta delle attività diverse da svolgere.
10.3 Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni, lo rappresenta e sostituisce in sua assenza o mancanza, anche temporanea, oppure per sua delega.
10.4 Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto, cura la corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, archivia e custodisce tutti gli atti ufficiali dell’associazione.
 
ARTICOLO 11
IL PRESIDENTE
11.1 Il Presidente viene eletto dall'assemblea che vota la lista da questo presentata nei tempi e modi indicati dal Regolamento Organico AOS.
11.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
11.3 Il Presidente dell'AOS, dura in carica tre anni e può essere eletto soltanto per due mandati consecutivi;
11.4 Compiti del Presidente sono:
- orientare e guidare l’associazione in relazione hai principi federali, alle condizioni territoriali e alla volontà assembleare;
- convocare il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, decidendo l’ordine del giorno;
- presiederne i lavori;
- coordinare il lavoro dei singoli Consiglieri;
- convocare l'assemblea ordinaria prevista all'art.9 del presente Statuto ed eventualmente quelle straordinarie;
- gestire in solido con il Tesoriere i fondi dell’associazione, riferendone al Consiglio.
11.5 In caso di morte, dimissioni, recesso o espulsione del Presidente spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.
 
ARTICOLO 12
IL TESORIERE
12.1 Il Tesoriere, la cui carica può coincidere con quella del segretario, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione, sia per le entrate che per le spese cui provvede per mandato del Presidente. Custodisce tutta la documentazione concernente le entrate (reversali) e le spese (ricevute, fatture, ecc.); detta documentazione, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’assemblea, sarà consegnata al Segretario per l’archiviazione definitiva Redige gli schemi dei bilanci o rendiconti annuali consuntivi, da sottoporre al Consiglio direttivo, ai Revisori dei conti e all’assemblea.
12.2 Predispone lo schema del budget di previsione per il prossimo esercizio, che sarà esaminato ed approvato dal Consiglio, prima di sottoporlo all’assemblea.
 
ARTICOLO 13
13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per:
  • promuovere l'adesione dell'associazione agli organi federali e designare i propri rappresentanti
  • nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, ufficializzare le cariche di Vice Presidente; Segretario, Tesoriere e Responsabile della sede e delle attrezzature;
  • deliberare le misure e le modalità del pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
  • approvare lo schema di bilancio o rendiconto annuale consuntivo e lo schema di budget di previsione, documenti accompagnati dalle relative relazioni;
  • deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande d'iscrizione;
  •  deliberare l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e manifestazioni fissandone il calendario;
  • partecipare a congressi e convegni ecc. di carattere ornitologico nazionale;
  • promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare, sviluppare e migliorare l'ornitologia del territorio;
  • attribuire incarichi specifici a singoli soci o comitati di soci, da svolgere a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute;
  • in casi del tutto eccezionali ed urgenti, attribuire incarichi, a carattere oneroso, a professionisti od esperti esterni all’associazione, per tutelarne importanti interessi. Dette iniziative dovranno essere sottoposte alla ratifica di un’assemblea straordinaria immediatamente convocata;
  • quant'altro previsto all'art. 3 del presente statuto, fra gli scopi dell’A.O.S.
13.2 Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni; l’intero organismo ed i singoli membri sono rieleggibili, fatta eccezione per la carica di Presidente rieleggibile per soli due mandati consecutivi.
 
ARTICOLO 14
14.1 I Consiglieri supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alla pari dei membri effettivi, esprimendo il loro parere non vincolante sugli argomenti in discussione, ma non hanno diritto di voto. Ogni membro effettivo ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo di essere temporaneamente sospeso, per importanti motivi personali, dalle sue funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un pari periodo.
14.2 Il Consiglio delibera a votazione segreta di accogliere o meno la richiesta. Se accolta viene incaricato della momentanea sostituzione un Consigliere supplente, scelto dal Consiglio Direttivo. Se la richiesta di sospensione viene respinta, il Consigliere effettivo può rinunciare alla sospensione o dimettersi, a quel punto il Consigliere supplente (scelto dal C.D.) subentra nella carica a tutti gli effetti, assumendo la veste di Consigliere effettivo.
14.3 Qualora un membro effettivo del Consiglio Direttivo si astenga dal partecipare alle sedute per tre volte consecutive, s'intende dimissionario e viene dichiarato decaduto, ad esso subentra uno dei tre Consiglieri supplenti, scelto dal C.D. a maggioranza.
14.4 Il Consigliere supplente durante il periodo di sostituzione ovvero nel caso di subentro acquisisce tutti i diritti e svolge tutte le mansioni di quelli effettivi.
 
ARTICOLO 15
15.1 Il Consiglio Direttivo è considerato decaduto quando:
- si dimette il Presidente;
- si dimettono contemporaneamente 4 Consiglieri effettivi facenti parte della lista eletta;
- si sono dimessi un numero di Consiglieri effettivi e supplenti facenti parte della lista eletta, per cui quelli rimasti in carica complessivamente non raggiungono il numero minimo di sei unità;
- viene sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, con apposita mozione.
15.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo mantiene l'ordinaria amministrazione e porta a nuove elezioni nel rispetto del Regolamento Organico.
 
ARTICOLO 16 
COMMISSIONE CONTABILE
16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, soci maggiorenni eletti dall'assemblea, a scrutinio segreto. La carica è incompatibile con quello di Consigliere, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Al suo interno i membri eleggono il Presidente.
16.2 Compiti specifici del Collegio dei Revisori è quello di controllare:
- che tutte le spese siano attinenti agli scopi sociali previsti nello statuto dell'Associazione;
- che corrispondano, in linea di massima, sia negli scopi che nell’entità, a quanto previsto nel budget di bilancio annuale    preventivo approvato dall'assemblea dei soci;
- controllare che un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzato;
- che a fronte delle entrate siano state emesse regolari quietanze ed a fronte delle uscite risulti il relativo documento giustificativo, quale ricevuta o fattura;
- accertare la concordanza fra i movimenti sul deposito bancario o postale dell’Associazione e le relative scritture contabili.
Alla fine dell’esercizio sociale stenderanno una relazione che accompagnerà il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo presenterà per l’approvazione all’assemblea dei soci. I controlli e gli accertamenti contabili sono obbligatori a chiusura di esercizio, ma possono essere svolti, a discrezione del Collegio dei Revisori, anche nel corso dell’anno finanziario.
16.3 Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
 
ARTICOLO 17
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti preferibilmente nel campo forense, che l’assemblea può elegge anche per acclamazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno i membri eleggono il Presidente.
17.2 Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
- decidere sul ricorso del socio avverso il provvedimento di radiazione adottato nei suoi confronti
  dal Consiglio Direttivo;
- dirimere le vertenze tra singoli membri del Consiglio Direttivo, tra i soci e i membri del Consiglio e tra i singoli soci stessi.
 
TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE
 
ARTICOLO 18
PATRIMONIO E RISORSE
18.1 Il patrimonio dell'Associazione Ornitologica Salentina è costituito:
  • dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";
  • dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
  • da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
  • da proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività, commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
18.2 L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali previste dal presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
18.3 La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente.
18.4 La liquidità di cassa che andrà formandosi dovrà essere depositata tempestivamente, a cura del Tesoriere, su un deposito bancario o postale intestato all’Associazione, sul quale i prelevamenti saranno effettuati a firma congiunta del Presiedente e del Tesoriere. Quest’ultimo potrà trattenere un “Fondo cassa” in contanti per ottemperare alle piccole spese correnti, l’importo massimo del “Fondo cassa” è deliberato del Consiglio, che lo adeguerà eventualmente alle esigenze contingenti di spesa.
18.5 Il responsabile della sede e delle attrezzature, di cui all’art.13, gestisce e coordina l’apertura della sede, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, con la cooperazione di altri soci ed eventualmente di terzi. Cura la custodia delle attrezzature, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, e ne tiene un registro di carico e scarico. Può essere nominato al di fuori del CD con delibera di consiglio.
18.6 L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti  pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,  dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
 
TITOLO  V
DISPOSIZIONI FINALI
 
ARTICOLO 19  
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
19.1 L’inizio e la chiusura di ogni esercizio finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno.
19.2 L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.
19.3 Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; esso verrà trasmesso in copia i dieci giorni che precedono l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
 
ARTICOLO 20
LIBRI SOCIALI E CONTABILI
20.1 Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge fiscali, anche i seguenti:
  • libro degli associati;
  • libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • libro dei verbali dell'assemblea;
  • libro di cassa;
  • libro inventari dei beni e delle attrezzature.
20.2 I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
20.3 I soci hanno diritto di esaminare i libri e registri sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, l’assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.
 
ARTICOLO 21
Per la natura e le finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripetibili.
 
ARTICOLO 22
I soci hanno diritto a visionare o richiedere copia dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo ed in genere di tutti i libri o atti dell’Associazione, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
 
ARTICOLO 23
23.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati a maggioranza assoluta degli iscritti da un’Assemblea straordinaria. Nell'eventualità, che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Associazione secondo le seguenti modalità.
23.2 La devoluzione del patrimonio, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge n.662/92 e salva diversa destinazione imposta per legge, sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza effettuate dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo dei Revisori.
 
ARTICOLO 24
Per quanto riguarda il rapporto tra l'Associazione e la F.O.I. restano fermi tutti i punti dello Statuto federale.
 
ARTICOLO 25
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
25.1 In caso di scioglimento per qualunque causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l’assemblea straordinaria può deliberare l’estinzione immediata dell’associazione senza previa messa in liquidazione.
25.2 Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti indicate dall’assemblea.
 
ARTICOLO 26
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l’associazione o tra gli organi dell’associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri.
26.2 La sede del Collegio dei Probiviri è corrispondente alla sede legale dell’associazione.
26.3 Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo diritto e resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.
 
ARTICOLO 27
In caso di controversie giudiziarie si nomina competente, solo ed esclusivamente, il Foro di Lecce, salvo che nei rapporti con la F.O.I.
 
ARTICOLO 28   
REGOLAMETO ORGANICO
28.1 Contestualmente all'entrata in vigore del presente Statuto, è redatto e approvato il Primo Regolamento Organico AOS.
28.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adeguare autonomamente singoli articoli dello stesso.
28.3 Le eventuali modifiche del regolamento inerenti le procedure di elezione del CD devono essere formulate almeno l'anno precedente alle stesse elezioni.
 
ARTICOLO 29
NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni e le norme di legge in vigore sull’argomento.

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