collegio dei probiviri
COMPONENTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI 2023/2026
RAG. COLLE SERGIO AVV. DE LORENZO ANTONIO AVV. PRIMICERI DANIELA ARTICOLO 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti preferibilmente nel campo forense, che l’assemblea può elegge anche per acclamazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno i membri eleggono il Presidente. 17.2 Compiti del Collegio dei Probiviri sono: - decidere sul ricorso del socio avverso il provvedimento di radiazione adottato nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo; - dirimere le vertenze tra singoli membri del Consiglio Direttivo, tra i soci e i membri del Consiglio e tra i singoli soci stessi. |
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