COLLEGIO DEI REVISORI
COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI 2023/2026
PRESIDENTE: SEGRETARIO: COMPONENTE: ARTICOLO 16 COMMISSIONE CONTABILE 16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, soci maggiorenni eletti dall'assemblea, a scrutinio segreto. La carica è incompatibile con quello di Consigliere, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Al suo interno i membri eleggono il Presidente. 16.2 Compiti specifici del Collegio dei Revisori è quello di controllare: - che tutte le spese siano attinenti agli scopi sociali previsti nello statuto dell'Associazione; - che corrispondano, in linea di massima, sia negli scopi che nell’entità, a quanto previsto nel budget di bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea dei soci; - controllare che un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzato; - che a fronte delle entrate siano state emesse regolari quietanze ed a fronte delle uscite risulti il relativo documento giustificativo, quale ricevuta o fattura; - accertare la concordanza fra i movimenti sul deposito bancario o postale dell’Associazione e le relative scritture contabili. Alla fine dell’esercizio sociale stenderanno una relazione che accompagnerà il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo presenterà per l’approvazione all’assemblea dei soci. I controlli e gli accertamenti contabili sono obbligatori a chiusura di esercizio, ma possono essere svolti, a discrezione del Collegio dei Revisori, anche nel corso dell’anno finanziario. 16.3 Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l’art. 2399 del Codice Civile |
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